MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
REGOLAMENTO DEL CENTRO PROVINCIALE DI AGRIGENTO
TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
Il Centro Provinciale di Agrigento del Movimento Federalista Europeo, senza sostituirsi ai rapporti diretti fra il Centro Regionale MFE e le diverse Sezioni locali, realizza nella provincia di Agrigento il coordinamento dell’attività federalista a livello locale, in attuazione delle direttive della Segreteria regionale siciliana, e ai sensi e per gli effetti del Titolo 5° del Regolamento Regionale.
La sede del Centro Provinciale è ad Agrigento. La sede della segreteria provinciale può essere stabilita presso altra Sezione.
Art. 2
Nell’ambito del patrimonio del Centro Provinciale, le entrate finanziarie sono costituite:
a) dal 50% delle quote tessere spettanti al Centro Regionale, relativamente agli iscritti alle Sezioni MFE della Provincia;
b) da elargizioni e autofinanziamenti di soci e simpatizzanti;
c) da compartecipazioni alle attività di associazioni europeistiche;
d) da contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati.
Nei limiti delle risorse a disposizione, è favorita anche da un punto di vista finanziario la partecipazione dei militanti che effettuano l’autofinanziamento alle iniziative federaliste di diverso livello.
TITOLO II – ORGANI
Art. 3
Sono Organi del Centro Provinciale: il Congresso Provinciale, il Comitato Provinciale e il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.
Sono Organi del Comitato Provinciale: il Presidente Provinciale, il Segretario Provinciale e il Tesoriere Provinciale.
Tutti gli Organi sono ordinariamente eletti nel quadrimestre successivo alla celebrazione del Congresso Europeo dell’Unione dei Federalisti Europei. Fino al nuovo congresso provinciale, gli organi del Comitato provinciale sono prorogati di diritto.
Art. 4
Il Congresso Provinciale è composto dai Delegati eletti dalle assemblee di sezione, secondo un rapporto col numero degli iscritti che è definito dall’Organo che procede alla convocazione del Congresso.
La data, l’ordine del giorno e il regolamento dei lavori del Congresso sono ordinariamente fissati dal Comitato Provinciale, che provvede di norma alla convocazione stabilendone anche la sede, possibilmente secondo criteri di rotazione fra i vari centri della provincia. Verificandosene i presupposti di fatto, il Congresso può anche essere convocato direttamente dal Presidente o dal Segretario Provinciale con avviso contenente le medesime determinazioni di norma assunte dal Comitato.
Il Congresso elegge il Comitato Provinciale e il Collegio dei Revisori dei Conti ed è competente ad approvare i rendiconti finanziari ed ogni norma regolamentare per il suo funzionamento.
Art. 5
Il Comitato Provinciale è l’organo direttivo che regge il Centro Provinciale MFE ed è composto:
a) fino a un massimo di cinque membri per ciascuna Sezione MFE della provincia, partitamente eletti in congresso provinciale dalle diverse delegazioni sezionali;
b) dai componenti del Comitato regionale appartenenti alle predette Sezioni;
c) da due rappresentanti giovanili designati congiuntamente dai segretari delle Sezioni GFE istituite al momento del Congresso.
Il numero dei membri di cui alla lettera a) può essere graduato in relazione alla diversa consistenza di iscritti delle Sezioni della provincia.
Il numero totale dei componenti del Comitato Provinciale deve risultare dispari e comunque non superiore a venticinque. Qualora per effetto della situazione delle Sezioni MFE esistenti in provincia non si verifica tale eventualità il numero dei componenti di cui alla lettera a) va incrementato di una unità appartenente alla Sezione in cui è celebrato il Congresso.
Compete di norma al Comitato Provinciale che convoca il Congresso stabilire il numero complessivo dei membri da eleggere di cui alla lettera a) in considerazione delle suesposte prescrizioni. Ove ciò non avvenga, provvede direttamente il Congresso Provinciale, che comunque può sempre modificare le decisioni assunte in proposito dal Comitato.
I Segretari delle Sezioni MFE vanno ordinariamente compresi tra i membri di cui alla lettera a); se tuttavia non risultano eletti in sede congressuale partecipano senza diritto a voto deliberativo alle riunioni del Comitato Provinciale.
Art. 6
In alternativa ai criteri di composizione del Comitato provinciale previsti dall’art. 5, il Congresso Provinciale può disporre che il Comitato Provinciale sia formato dai seguenti componenti:
a) dai membri in carica del Comitato Regionale del MFE appartenenti alla provincia;
b) dai segretari delle locali Sezioni MFE e GFE, ove non rientranti nelle suddette categorie;
c) da un ulteriore componente per ciascuna delle Sezioni MFE che conti più di quindici iscritti, designati dai rispettivi segretari;
d) da uno o due membri appartenenti alla Sezione MFE più numerosa, designati dal relativo segretario, in modo da garantire l’applicazione del disposto per cui il numero totale dei componenti debba comunque risultare dispari.
Si fa parte del Comitato provinciale per effetto dell’appartenenza ad una sola categoria fra quelle prima elencate. In caso di applicazione del presente articolo, si provvede periodicamente, al verificarsi di ciascuna variazione ai diversi livelli di rappresentanza del Movimento, all’aggiornamento della compagine del Comitato provinciale. Il riferimento al numero degli iscritti previsto dalle lettere c) e d) va effettuato con riguardo al tesseramento degli anni presi in esame per la celebrazione del Congresso ovvero dell’anno precedente a quello in cui viene ad aggiornarsi la composizione del Comitato.
Art. 7
Il Comitato Provinciale elegge al suo interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere, che insieme formano l’Ufficio Esecutivo Provinciale. Il Tesoriere svolge anche funzioni vicarie di Segretario in ogni caso di sua assenza o impedimento. L’Ufficio può essere integrato da altri membri aggregati, designati dall’Ufficio anche al di fuori del Comitato, con compiti prevalentemente operativi. Tali membri non hanno comunque diritto a voto in sede di riunione.
Il Comitato può eleggere anche un Presidente onorario, che va designato fra i militanti che abbiano dato adeguato lustro alla Sicilia nell’attività federalista. Il Presidente onorario può essere iscritto anche a Sezione non appartenente alla provincia di Agrigento e partecipa senza diritto di voto alle sedute del Comitato provinciale nonché, se richiesto, dell’Ufficio Esecutivo.
Sia il Comitato provinciale che l’Ufficio Esecutivo si riuniscono su convocazione del Presidente o del Segretario, su propria determinazione o su richiesta di almeno due componenti del Comitato o del Presidente onorario ove istituito. La convocazione fissa anche l’ordine del giorno. Il Comitato assicura il funzionamento del Centro provinciale, coordinando l’attività federalista in tutta la provincia, anche nei confronti della Gioventù Federalista Europea e più in generale della Forza federalista.
Art. 8
Il Presidente e il Segretario hanno la rappresentanza legale del Centro Provinciale. Ad essi sono attribuiti, con firma libera e disgiunta, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione finanziaria del medesimo.
Il Tesoriere è incaricato della tenuta della contabilità secondo modalità analoghe a quelle del Centro Regionale e riveste in via sussidiaria i medesimi poteri sopra attributi al Presidente e al Segretario.
Il controllo della relativa gestione è affidato a un Collegio di due Revisori dei Conti.
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
Tutte le decisioni di competenza degli Organi collegiali del Centro Provinciale sono assunte a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto deliberativo. Per le elezioni si applica ove compatibile il disposto del Titolo 3° del regolamento regionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera ordinariamente all’unanimità. In caso di voto difforme dei due membri è richiesta la motivazione del voto espresso per ogni conseguente valutazione nelle opportune sedi.
Art. 10
Il presente Regolamento può essere modificato solo dal Congresso Provinciale, su proposta del Comitato Provinciale o richiesta di almeno una Sezione della provincia approvata dalla rispettiva Assemblea.
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Testo risultante da deliberazione del Congresso Provinciale del 6 maggio 2004 a Sciacca.