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10 Marzo 2009

Statuto

CASA D’EUROPA “ALTIERO SPINELLI”

 

ISTITUTO SICILIANO DI STUDI EUROPEI E FEDERALISTI “MARIO ALBERTINI”

SEDE: VIA LUIGI SETTEMBRINI, 1 – 91100 TRAPANI

 

S t a t u t o

 

Titolo I: Disposizioni generali

 

Art. 1 – È costituito, quale struttura operativa della Casa d’Europa “Altiero Spinelli” corrente in Trapani, e ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento d’Applicazione della predetta Organizzazione, l’Istituto Siciliano di Studi Europei e Federalisti “Mario Albertini”.

L’Istituto ha sede in Trapani, presso la Casa d’Europa “A. Spinelli”. Esso non ha fini di lucro.

 

Art. 2 – Nell’ambito degli obiettivi statutariamente prefissati, l’Istituto gode di autonomia scientifico-culturale e amministrativo-gestionale nei confronti degli Organi della Casa d’Europa “Altiero Spinelli”. A tale scopo sono definiti come segue gli obiettivi scientifici e culturali che rientrano nelle finalità generali della Casa d’Europa medesima, per cui l’Istituto in particolare:

a) favorisce a livello di comunità di base l’espansione di una cultura politica fondata sull’attuazione del federalismo, quale criterio generale per la nascita e il permanere di una società democratica complessa a potere diffuso, proiettata verso una visione cosmopolitica del governo del mondo, alla stregua del principio di sussidiarietà;

b) identifica nella costruzione di uno Stato federale europeo la fase storica conclusiva del processo di integrazione europea iniziato con l’istituzione del Consiglio d’Europa e delle Comunità Europee, e considera tale evenienza come presupposto necessario e momento strategico essenziale per la creazione nel mondo di solide federazioni regionali in grado di riformare democraticamente l’Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo i principi ispiratori del World Federalist Movement, e così realizzare un governo globale capace di assicurare nella giustizia e nella libertà la pace perpetua e i diritti dei popoli;

c) promuove fra i soci e i simpatizzanti delle Organizzazioni facenti parte del Movimento europeo in Sicilia l’approfondimento dello studio e la ricerca, sotto i diversi profili politico, storico-filosofico e giuridico-economico, delle istituzioni e società aventi carattere federale o quasi-federale e dello stato nazionale, delle dottrine politiche che ad esse si rifanno, delle relazioni internazionali ivi comprese le problematiche di diritto internazionale e di macroeconomia, nonché delle diverse politiche comunitarie attuate nell’Unione europea;

d) partecipa a manifestazioni, dibattiti, convegni ed incontri di studio su tali argomenti e vi coordina ove possibile un’ampia partecipazione degli interessati, anche avuto riguardo a docenti e giovani dei licei ed università;

e) attua tutte quelle iniziative ritenute utili od opportune per favorire fra i cittadini siciliani, e in particolare nelle scuole, la circolazione di informazioni, studi e contributi sulle tematiche prima descritte o per dare comunque esecuzione agli obiettivi sopra enumerati in concordanza con i fini statutari della Casa d’Europa di Trapani.

 

Art. 3 – Sono membri dell’Istituto Siciliano di Studi Europei e Federalisti “Mario Albertini”:

a) i Soci della Casa d’Europa “Altiero Spinelli” a ciò delegati (membri delegati);

b) i membri che il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, abbia ritenuto di accogliere a far parte dell’Istituto, purché rientranti nelle seguenti categorie:

1. docenti universitari, presidi o docenti di licei o altri istituti scolastici, cultori presso le cattedre delle facoltà di scienze politiche delle università, laureati in discipline attinenti agli scopi sociali e coloro che abbiano comunque fattivamente operato nell’ambito dell’attività culturale per l’avanzamento del federalismo e dell’unità europea (membri ordinari);

2. insigni personalità del mondo della cultura che si siano distinte per aver contribuito con rilevanti apporti di carattere scientifico agli studi sul federalismo e sul processo di integrazione europea (membri onorari).

I membri a qualsiasi titolo dell’istituto cooperano con i suoi Organi per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 2. Nessuna quota sociale è loro richiesta. Perché sia operante l’ammissione dei membri ordinari ed onorari è necessaria tuttavia la formale accettazione per iscritto della designazione del Consiglio.

 

Art. 4 – Le risorse finanziarie, umane e tecnologiche di cui dispone l’Istituto sono quelle messe a sua disposizione dalla Direzione della Casa d’Europa “Altiero Spinelli”.

L’Istituto può sempre integrare tali risorse con sovvenzioni e contributi di Enti pubblici e privati ed elargizioni e sottoscrizioni di soci e simpatizzanti della Casa d’Europa o di membri dell’istituto. Tali finanziamenti sono comunque ricompresi stabilmente nei bilanci della Casa, seppur con vincolo di destinazione all’Istituto.

 

Titolo II: Organi

 

Art. 5 – Sono Organi dell’Istituto Siciliano di Studi Europei e  Federalisti “Mario Albertini”:

a) il Consiglio di Gestione;

b) il Presidente;

c) il Direttore;

d) il Segretario amministrativo;

e) il Comitato Scientifico.

 

Art. 6 – Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente, dal Direttore e dal Segretario amministrativo dell’Istituto. Esso è convocato senza alcuna formalità e ha competenza generale a deliberare su tutto quanto riguarda i progetti programmati e le iniziative assunte per dare attuazione in piena autonomia agli aspetti culturali e scientifici dell’attività complessiva allo stesso demandata dalla Casa d’Europa “A. Spinelli”. Predispone altresì e adotta all’unanimità lo Statuto dell’Istituto, ed entro il 31 gennaio di ciascun anno presenta alla Direzione della Casa, per il tramite del Presidente, una relazione morale sull’attività svolta e i progetti approvati ancora da realizzare.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio specificatamente alle singole funzioni dalla Direzione della Casa d’Europa, e permangono nel loro incarico anche in regime di prorogatio sino a nuova nomina, dimissioni o revoca per giusta causa. La qualità di membri del Consiglio è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori della Casa d’Europa. I membri del Consiglio che non facciano già parte della predetta Direzione possono essere invitati ad assistere alle sedute della medesima ed eventualmente intervenirvi, senza diritto di voto, per l’esame delle attività culturali poste all’ordine del giorno. Analogamente, alle sedute del Consiglio possono essere invitati ed intervenire, senza diritto a voto, i membri della Direzione della Casa o i Rappresentanti permanenti della stessa a ciò designati.

 

Art. 7 – Al Presidente dell’Istituto è attribuita la responsabilità generale del funzionamento e del buon andamento del medesimo sia sotto l’aspetto scientifico-culturale che sotto l’aspetto amministrativo-gestionale. Nei rapporti esterni rappresenta altresì l’Istituto, eccettuati i casi di rappresentanza legale, che competono direttamente agli Organi della Casa d’Europa.

Il Direttore dell’Istituto è incaricato in particolare della determinazione dei progetti ed iniziative da assumere, e sostituisce il Presidente in ogni caso di sua assenza o impedimento. Al Segretario amministrativo spetta la redazione dei verbali e la gestione amministrativa e contabile, da presentare periodicamente per l’approvazione al Consiglio di Gestione e successivamente, per il riscontro e l’acquisizione dei movimenti finanziari interessati, alla competente amministrazione della Casa d’Europa.

 

Art. 8 – Il Consiglio di Gestione può essere assistito nella sua attività da un Comitato Scientifico, nominato dal Presidente su proposta del Direttore dell’Istituto.

Il Comitato è composto da un numero variabile di componenti, deciso dal Consiglio di Gestione, e ne possono fare parte in via di massima solo membri onorari. Il Consiglio di Gestione determina eventuali eccezioni all’ordinaria composizione del Comitato Scientifico. Il Comitato elegge un suo presidente e si riunisce ogni qual volta se ne presenti la necessità, ordinariamente alla presenza del Presidente dell’Istituto o di un suo delegato. La segreteria del Comitato è assicurata di norma dal Segretario amministrativo.

 

Art. 9 – L’Istituto è incaricato di sovrintendere all’attività dei Centri Studi sul Federalismo e l’Unità europea istituiti dalla Casa d’Europa “A. Spinelli” e operanti nel territorio siciliano. Ciascun Centro è diretto da un direttore, coadiuvato ove occorra da uno o più fiduciari scelti di norma fra gli aderenti alle organizzazioni europeistiche locali. Compete al Consiglio di Gestione il coordinamento delle iniziative assunte dai diversi Centri e la designazione dei relativi responsabili per la nomina alle rispettive funzioni.

I direttori sono nominati dal Presidente, mentre spetta al Direttore dell’Istituto la nomina degli eventuali fiduciari. Tutte le nomine hanno effetto per un anno accademico, decadono automaticamente il 31 ottobre di ciascun anno, e i relativi incarichi sono prorogati o rinnovati anche senza espressa richiesta degli uscenti. Secondo le medesime procedure, ma soltanto per gravi motivi sempre sindacabili dalla Direzione della Casa d’Europa, si può procedere alla revoca delle suddette nomine.

 

 

Titolo III: Disposizione finale

 

Art. 10 – Ogni modifica del presente Statuto compete al Consiglio di Gestione, che in materia delibera all’unanimità. Si considera positivamente adottata ogni modifica che sia assistita almeno dal voto favorevole di due componenti del Consiglio e dall’astensione del terzo componente.

Ove non si realizzi l’unanimità, la questione è demandata alla Direzione, che decide in merito secondo le modalità previste per le modifiche al Regolamento di Applicazione dello Statuto della Casa.

 

(testo vigente con le modifiche apportate in data 20 settembre 2004)

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